
Un caso emblematico, quello degli “habitat” di interesse naturalistico (definizione che comprende l’insieme delle condizioni ambientali in cui vivono piante e animali) nella Zona Speciale di Conservazione “Strette della val Borbera”. La concretezza della “terra” (i prati, le orchidee, le vigne, le arature) in contrapposizione alla complessità delle regole (quelle connesse alla normativa europea “Natura 2000”). La vicenda propone e sollecita spunti e riflessioni di ordine culturale, sociale, economico, politico: il rapporto tra l’uomo e l’ambiente – l’importanza della conoscenza – i danni creati dalla mancata informazione – i ritardi nel confrontarsi con la società – i tempi e i modi delle scelte (e delle non scelte) ai vari livelli di governo e amministrativi – l’impegno di quei valligiani che si sono dedicati ad una discussione aperta e costruttiva. Qui di seguito proponiamo la nostra analisi, decisamente lunga ma, nelle nostre intenzioni, sincera, accurata e propositiva.
Introduzione
“Sic, un acronimo, oscuro ai più e ininfluente per molti altri”. Così inizia il breve editoriale (265 parole) che apre il numero di novembre 2025 di “Quattropagine – mensile indipendente con a cuore la Val Borbera”. L’autore aggiunge: “I Siti di Importanza Comunitaria sono aree dell’Unione europea nate nel lontano 1992, sfociate poi nella rete ecologica regionale Natura 2000, proposte dallo Stato italiano nel 2005”. Leggendo il seguito, si intuisce che l’autore intende esprimere la sua posizione circa quanto è emerso durante la “Procedura partecipata per la revisione e l’approfondimento della Carta degli habitat nella ZSC IT118009 Strette della Val Borbera”, una procedura descritta in modo puntuale nell’articolo pubblicato il 28 novembre sul sito dell’Ente Aree Protette Appennino Piemontese .
L’ente ha promosso “incontri con i portatori di interesse … che hanno visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale [di Cantalupo Ligure], agricoltori, proprietari e viticoltori locali, oltre a soggetti portatori di interesse come Associazioni ambientaliste, le Associazioni agricole, il CAI di Novi Ligure, i Carabinieri Forestali”. Così come avvenuto in precedenti occasioni (quale la procedura partecipata per redigere il Piano forestale aziendale della ZSC IT1180011 Antola-Carmo-Legnà), il nostro Comitato ha accolto l’invito ed è intervenuto all’incontro svolto il 20 novembre a Cantalupo Ligure. Proponiamo uno specifico approfondimento sui temi che sono stati affrontati, seguito dalle nostre riflessioni.
Qualche precisazione e una cronologia
Acronimi: SIC o ZSC ?
Dal sito della LIPU : “La rete Natura 2000 è formata da siti istituiti in base alla Direttiva Habitat (92/43/Cee) e da siti istituiti in base alla Direttiva Uccelli (79/409/Cee, oggi 2009/147/Ce): i primi comprendono i Siti di interesse comunitario (Sic) e Zone speciali di conservazione (Zsc); i secondi sono costituiti dalle Zone di protezione speciale (Zps). I Sic vengono individuati per la conservazione degli habitat elencati in allegato I alla direttiva Habitat e delle specie vegetali e animali (esclusi gli uccelli) elencati in allegato II; solo al termine di un articolato percorso istitutivo, dopo l’adozione di misure di conservazione sito-specifiche, i Sic vengono designati come Zsc. Le Zps sono invece istituite specificamente per la protezione degli uccelli selvatici elencati in allegato I della Direttiva Uccelli e dei loro habitat.”.
Per correggere e integrare la sintesi proposta da “Quattropagine”, ecco, in ordine cronologico, il percorso seguito per giungere alla tutela del sito “Strette della Val Borbera”:
- 1995/1996: nell’ambito del progetto Bioitaly, il sito viene individuato dalla regione Piemonte (con D.G.R. n. 419-14905, del 29/11/1996) come pSIC (proposta di Sito di Importanza Comunitaria)
- 2000: il sito viene inserito dal ministero dell’ambiente nella lista dei pSIC a livello nazionale con D.M. 03/04/2000
- 2005: il sito viene incluso nell’elenco dei SIC trasmesso alla UE (decreto del ministero dell’ambiente 25/03/2005 (in G.U. n.156 del 07/07/2005 atto che include le prime misure di conservazione e delega alle regioni il compito di garantirne l’osservanza)
- 2007: con decisione della commissione UE del 13/11/2007 (in G.U. dell’UE il 15/01/2008 n.2008/25/CE) il sito viene incluso nell’elenco aggiornato di SIC per la regione biogeografica continentale europea
- 2017: una volta definite dalla Regione Piemonte le misure di conservazione sito specifiche, il sito viene designato come ZSC con decreto del ministero dell’ambiente il 21/11/2017 (in G.U. n.283 del 04/12/2017)
Riassumendo: a partire dal 2005 il governo ha delegato la gestione del sito alla Regione Piemonte, (è lo stato italiano che risponde nei confronti dell’Unione per gli impegni che derivano dalla individuazione di un sito). Ed è la Regione che, nel 2017, ha elaborato le “Misure di conservazione sito-specifiche con relativa cartografia” (approvate con D.G.R. 6-4745 del 09/03/2017), seguite nel 2018 dal Piano di gestione del sito (approvato con D.G.R. 21-6770 del 20/04/2018). Risale solamente al 2019 la delega della gestione della ZSC all’Ente Aree Protette Appennino Piemontese (con D.G.R. 94/9003 del 16/05/2019).
Normativa
Nell’editoriale di “Quattropagine” leggiamo: “Senza entrare in alcun modo nel merito degli aspetti conservativi di specie ed habitat, operare dentro un SIC [NDR: rectius, ZSC] prevede sicuramente molte restrizioni e obblighi”. Ma entrare nel merito non solo è utile, è indispensabile.
Lo scopo della direttiva 92/43/Cee, conosciuta come “direttiva Habitat”, è “salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato” (articolo 2). Per raggiungere questo scopo, la “direttiva Habitat” prevede misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. L’articolo 6 stabilisce che spetta ai singoli stati il compito di evitare il degrado degli habitat e delle specie che hanno motivato l’individuazione di ciascun sito.
Il ministero dell’ambiente precisa che “i dati [relativi all’individuazione dei SIC e poi delle ZSC] vengono trasmessi alla Commissione Europea attraverso un Formulario Standard compilato per ogni sito e completo di cartografia.” aggiungendo che, una volta istituito il sito, occorre monitorare periodicamente il suo stato, aggiornando il formulario. Qui è consultabile il formulario della ZSC IT 1180009 “Strette della val Borbera”, compilato per la prima volta nel settembre 1995 (1995-09, data riportata secondo il formato anglosassone), mentre l’ultimo aggiornamento risale al dicembre 2024 (2024-12). Il gestore deve seguire e far rispettare sia le “Misure di conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000 del Piemonte”, tempo per tempo aggiornate (l’ultima versione è contenuta nella D.G.R. n. 55-7222 del 12/07/2023) sia le “Misure di conservazione sito-specifiche” approvate con la sopra citata D.G.R. 6-4745 del 09/03/2017. Nella convenzione di gestione stipulata tra Regione Piemonte ed Ente Aree Protette Appennino Piemontese si stabilisce perciò che “gli obiettivi da perseguire nella gestione sono la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat individuati nei Formulari standard … effettuando, anche in collaborazione con l’Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), i monitoraggi periodici utili a valutare lo stato di conservazione del Sito e adottando gli interventi ritenuti necessari sulla base dell’esperienza acquisita nella gestione dell’area protetta o le azioni indirette suscettibili di favorire la buona conservazione del Sito”.
Le “aree prative”
Nella riunione del 20 novembre a Cantalupo si è discusso a lungo dei problemi sorti con riferimento alla parte del versante collinare nei pressi di Costa Merlassino che è inclusa nel perimetro della ZSC. Sul suo sito, l’ente gestore ha scritto che questa porzione della ZSC è caratterizzata “da un elevato valore paesaggistico e dalla presenza integrata con prati da sfalcio, seminativi e siepi di vigneti tradizionali di uve Timorasso, parte del patrimonio Unesco dell’area. Questa coltivazione, seguendo i moderni metodi di agricoltura biologica, risulta compatibile con il contesto ambientale. Nel caso in cui si prospetti lo sviluppo di un ambiente colturale Unesco all’interno di un Sito Natura 2000, secondo le Linee Guida comunitarie e i criteri di Condizionalità stabiliti a livello nazionale e regionale, tale attività deve infatti integrarsi e armonizzarsi con le finalità di conservazione del sito.”.
Il testo del gestore richiama uno dei principi ispiratori delle linee guida stabilite dalla UE per la gestione e la protezione dei siti Natura 2000 , cioè la necessità di impedire trasformazioni che possano compromettere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti in ciascun sito, e richiama anche due obiettivi della nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, cioè gli obiettivi specifici 5 e 6, riferiti rispettivamente alla tutela delle risorse naturali e alla protezione della biodiversità, che sono accompagnati da “condizionalità”, ossia da vincoli ambientali che gli agricoltori beneficiari degli aiuti diretti devono rispettare. In particolare, una di queste condizionalità rileva ai nostri fini. Tra le BCAA (“Buone condizioni agronomiche e ambientali”, in inglese GAEC “Good Agricultural and Environmental Conditions), esiste la BCAA9 (o GAEC9) dal titolo “protect environmentally-sensitive permanent grasslands in Natura 2000 sites”, in base alla quale, all’interno dei siti di Natura 2000, vige il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
Durante l’incontro del 20 novembre ci è stato spiegato che sono due i tipi di prati permanenti che possono costituire habitat protetti da Natura 2000. Il primo, codice 6210, concerne le “praterie secche su calcare a Bromus erectus” (e l’eventuale presenza di orchidee, segnalata con un asterisco, comporta che l’habitat 6210 sia considerato “prioritario”, dal che consegue un maggior grado di protezione). Il secondo, codice 6510, individua i “prati stabili da sfalcio di bassa quota”. Perciò, richiamandosi alle Linee guida UE e alle condizionalità PAC, le “Misure di conservazione sito-specifiche” della ZSC “Strette della val Borbera” prevedono il divieto di “convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti agli habitat Natura 2000 codici 6210* e 6510, se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all’Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell’Allegato II della Direttiva Habitat e dell’Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il Sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza”.
Il problema
Nel corso dell’incontro abbiamo appreso come, “in accordo con il locale Consorzio del Timorasso”, (come si legge anche sul sito dell’ente gestore della ZSC), l’ente abbia affrontato i problemi emersi quando, a Costa Merlassino, alcuni proprietari di appezzamenti prativi inclusi nella ZSC hanno chiesto di convertirli ad una delle colture “appartenenti alla tradizione del luogo”, i vigneti (la cui presenza si ricollega a progetti UNESCO).
Le norme europee e la prassi consolidata prevedono che, chiamato a compiere una qualsiasi valutazione, il gestore di un sito Natura 2000 debba agire acquisendo delle certezze scientifiche, applicando il principio di prevenzione di rischi noti e il principio di precauzione (principio DNSH – “Do No Significant Harm”, che impone di non assentire ad un intervento se non vi è certezza circa il non prodursi di effetti significativi). Procedendo in questo modo, nel caso discusso a Cantalupo si è dapprima appurato che in quella porzione di ZSC esistono habitat “6210” e “6510”. Come abbiamo scritto sopra, le misure di conservazione del sito impongono specifici divieti, ed esiste la possibilità di derogarvi, però entro un limite: la trasformazione di un’area individuata come habitat protetto non deve comportare una diminuzione del complessivo stato di conservazione dell’habitat stesso all’interno del sito. D’intesa con i consorziati si è convenuto che fosse “funzionale alle molteplici esigenze evidenziate a livello territoriale” aggiornare la conoscenza e la rappresentazione planimetrica della collocazione e dell’estensione dei diversi habitat all’interno del sito. Perciò, ottenuto un finanziamento dalla Regione, è stato attivato un processo di revisione della cartografia, basato su uno studio scientifico affidato ad un esperto, presente all’incontro di Cantalupo. L’attività di revisione si è svolta in quattro fasi: caratterizzazione degli habitat con indagine sul campo – aggiornamento della cartografia – quantificazione in ettari (ha) della superficie occupata da ciascun habitat – indicazioni gestionali (comprensive di cartografia di dettaglio e di linee guida dettagliate e “mirate”).
La revisione aveva un duplice scopo. Il primo, quello di consentire ai proprietari di fondi compresi nel perimetro del sito, ma non identificati tra le aree con caratteristiche di “habitat” , di operare interventi di trasformazione sui propri fondi producendo al gestore una semplice scheda di “screening” (verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza), meno costosa e meno complicata della vera e propria documentazione a corredo della VINCA (valutazione di incidenza), procedura che è invece necessaria quando l’intervento di trasformazione (in deroga) riguarda un’area con caratteristiche “habitat”. E questo obiettivo è stato conseguito.
Il secondo scopo era quello di consentire ai proprietari di fondi compresi in aree “habitat” di operare interventi di trasformazione a fronte o di interventi di miglioramento in altre aree “habitat” in cattive condizioni o di ripristino di “habitat” in altre aree che hanno perso le caratteristiche di “habitat”. Sotto questo aspetto, si è dovuto constatare che esistono sia opportunità, sia criticità non rimediabili. Più sopra abbiamo detto del vincolo generale da rispettare per le deroghe che consentono modifiche o trasformazioni di aree “habitat”: ciascun intervento non deve comportare una diminuzione dello stato di conservazione complessivo dell’habitat stesso all’interno della ZSC. La Regione specifica che i gestori debbono verificare il contemporaneo rispetto di due criteri: confrontata all’area “habitat” oggetto di trasformazione, la superficie della (diversa) area in cui, in contropartita, si opera il miglioramento o il ripristino di “habitat” deve essere maggiore (almeno doppia), e la superficie di “habitat” trasformata non può comunque essere superiore al 20 per cento. Nell’aggiornare la “Carta degli habitat”, relativamente alla porzione nord est, si è accertato che in essa esistono tuttora tanto aree con le caratteristiche di habitat 6510, quanto aree con le caratteristiche di habitat 6210, mentre, nella cartografia vigente, prodotta da ultimo nel 2017 dalla Regione a corredo delle “Misure di conservazione sito specifiche”, sono raffigurate solamente aree di habitat 6510. Circa l’estensione delle aree riferibili ai due habitat nell’intera ZSC, il “Formulario standard Natura 2000” (aggiornato al 2024 e, come abbiamo ricordato, consultabile in rete) reca una cifra di 34,97 ha per le superfici con caratteristiche di habitat 6510, e di 21,51 ha per le superfici con caratteristiche di habitat 6210. Nel Formulario, alla voce “data quality”, per entrambi gli habitat è stata riportata la lettera M = ‘Moderate’ (e.g. based on partial data with some extrapolation), ossia dati desunti da indagini parziali con estrapolazioni. Dal puntuale lavoro di revisione è emerso invece che, attualmente, le superfici con caratteristiche di habitat 6510 sono pari a circa 32 ha, e che le superfici con caratteristiche di habitat 6210 sono pari a soli 7 ha. Per le aree classificate “6510” lo scostamento tra consistenza effettiva (32 ha) e consistenza formale (34,97 ha) non è tale da bloccare a priori i meccanismi di eventuali trasformazioni, che sarebbero bilanciate con interventi su aree diverse da quelle trasformate (le “linee guida” elaborate grazie allo studio forniranno indicazioni su come agire). Per le aree classificate “6210”, invece, lo scostamento è un ostacolo formidabile, poiché già adesso, nell’intera ZSC, la loro consistenza effettiva (7 ha) è ben inferiore rispetto a quella “formale” (21,5 ha): in base ai criteri sopra ricordati, non si può acconsentire ad ulteriori riduzioni che porterebbero comunque ad una diminuzione dello stato complessivo di conservazione dell’habitat 6210 presente nella ZSC.
I vincoli e le compensazioni
Secondo l’editoriale di “Quattropagine”, “operare dentro un SIC prevede sicuramente molte restrizioni e obblighi: si potrebbe pensare come la versione con soli divieti di un parco: libertà minore di gestione che si limita all’applicazione di restrizioni”. Conclusione, circa la vicenda di Costa Merlassino: “Su circa duecento ettari di versante coltivabile, ce ne sono attualmente meno di quattro a vigneto. Meno del 2 %. Lontani dall’utilizzo intensivo dei terreni e ancora più lontani dalla coerenza, prima come può un Ente parco, prima dare parere favorevole ad un Parco Eolico industriale e poi ostacolare l’installazione di un vigneto adducendo alla [?] conservazione degli habitat e delle specie?”.
Argomenti e giudizi tanto semplicistici quanto opinabili, a fronte di una questione che, lo ribadiamo, merita invece di essere analizzata nella sua complessità.
Più sopra abbiamo illustrato nel dettaglio i termini concreti del problema relativo a quella “installazione di un vigneto” di cui scrive Quattropagine. Aggiungiamo che il paragone tra parchi e siti Natura 2000 proprio non tiene (basta un esempio: nei parchi la caccia è vietata, mentre proprio sull’intera estensione di “quel” versante della ZSC opera un’azienda faunistico venatoria, su concessione della Regione rilasciata all’esito dello “screening” di incidenza sul sito).
“Parco eolico”: fin dal settembre 2024 il Consiglio delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese ha diffuso, tramite il suo presidente, una comunicazione con la quale esprime la propria contrarietà a livello politico al progetto “monte Giarolo” chiarendo come l’organo tecnico dell’Ente non possa che esprimersi “alla luce della normativa vigente, imponendo, con gli strumenti normativi oggi a disposizione, il massimo rispetto possibile degli ambienti naturali in gestione” evidenziando nel contempo “la più ampia portata dell’operato dell’Organo politico dell’Ente nella fattispecie del Consiglio, il quale nell’ambito del confronto con gli enti sovraordinati e con le amministrazioni locali deve anche farsi portatore delle esigenze che provengono da chi vive e frequenta il territorio e proporre, perseguire e affermare nuovi e sempre più validi strumenti di difesa del patrimonio naturalistico”.
Capitolo “restrizioni”: l’UE prevede che alle restrizioni corrispondano adeguate compensazioni. Il quadro generale, nell’ambito della PAC, è fornito dal vigente Regolamento UE n. 1305/2013 in tema di sostegno allo sviluppo rurale tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che si occupa della situazione di cui discutiamo agli articoli 30 (“Indennità Natura 2000”) 31 (“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”) e 32 (“Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”).
A livello nazionale la PAC è regolata da un Piano strategico (PSP), e ciascuna regione adotta poi uno strumento attuativo a livello locale. Il nostro PSP contiene gli “eco-schemi”, impegni dei coltivatori sovvenzionati con pagamenti annuali per ettaro, che riguardano tra l’altro l’inerbimento delle colture arboree, i sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento e le misure per gli impollinatori. Gli eco-schemi prevedono una maggiorazione dell’importo unitario quando l’intervento riguarda un sito Natura 2000, una misura che quindi favorisce anche chi fa impresa nella “nostra” ZSC.
E, più specificamente, per il tema che ci occupa, esistono nell’ambito della PAC europea la misura codice “SRA09 – impegni gestione habitat natura 2000”, (la codifica SRA raggruppa gli impegni in materia di ambiente), la quale prevede contributi economici per gli agricoltori che adottano pratiche di gestione sostenibile dei loro terreni, contribuendo alla tutela degli habitat e della biodiversità, nonché, in tema di SRC (Svantaggi Territoriali Specifici), la misura “SRC01 – compensativo agricole Natura 2000” . Una tabella desunta da una relazione reperibile in rete consente il confronto tra gli importi destinati a livello nazionale alle varie voci di interventi codificati SRA nell’ambito della PAC 2023-2027 e le decisioni assunte dalla Regione Piemonte. “Torino”, con una scelta tecnico-politica che penalizza proprio situazioni come quella di cui discutiamo, ha deciso di non attivare la misura “SRA09 – gestione copertura vegetale-sfalcio”, cui pure a livello nazionale sono stati destinati 13 milioni di euro. Analogamente, tra gli interventi SRC, la misura “SRC01” è stata attivata in Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Toscana e Val d’Aosta, non in Piemonte. Per contro, il Piemonte ha attivato la misura “SRC02 – compensativo forestali Natura 2000”, una misura che però riguarda solo i boschi e non le praterie (in val Borbera, della misura SRC02 ha già beneficato la ZSC IT1180011 Antola-Carmo-Legnà).
Considerazioni
Il “caso” della ZSC “Strette della val Borbera” può essere analizzato a diversi livelli e rappresentare un “caso di studio” per le altre situazioni di presenza di siti Natura 2000 in val Borbera e più in generale nel territorio delle Quattro province.
Le dinamiche che emergono sostanzialmente chiamano tutte in causa il rapporto tra la popolazione locale, il territorio (inteso come ambiente naturale e geo-storico) e le norme che di questo stesso territorio si occupano, e che, di conseguenza, impattano sulla popolazione che lo abita, su quanti vi svolgono attività economiche in varie modalità (prevalentemente di tipo agricolo), e anche su chi lo frequenta (la ZSC è interessata da una fruizione di tipo turistico-escursionistica anche se, nel settore di “Costa Merlassino”, questo tipo di frequentazione non crea una pressione paragonabile a quella – forte e, per alcuni aspetti, anche problematica – che riguarda la parte di ZSC che si sviluppa lungo l’asta del torrente Borbera).
La popolazione locale, dunque. Nel più recente incontro pubblico cui abbiamo partecipato, ma anche, in precedenza, in altri contesti, sono emerse diverse posizioni (e diverse sfumature rispetto a ciascuna di esse) che, in gran parte, possono essere ricondotte a due polarità: rifiuto e chiusura (parziale o totale), da una parte, e, dall’altra, ascolto e disponibilità (in diverse gradazioni, anche in questo caso). Constatazione fondamentale: mai è stata espressa una convinta adesione, sia pure condizionata e critica, agli obiettivi ufficiali (ovvero di tutela ambientale) della ZSC. Sovente il rifiuto si è manifestato in modi che hanno rasentato l’intolleranza (se poi qualcuno sceglie di stigmatizzare in modo greve l’interlocutore, come è accaduto a chi ha provato a rappresentare le posizioni del nostro comitato, gli insulti squalificano solo chi li utilizza. È vergognoso attribuire al nostro comitato il grottesco ruolo di “ecologisti alla Brambilla”: i fatti provano che siamo stati negli anni e continuiamo ad essere una espressione del territorio, nel quale siamo ben radicati, e per esprimere le nostre posizioni sui temi ambientali pratichiamo l’analisi come metodo e il dialogo aperto e leale come strumento). Le “ragioni” del rifiuto ricalcano in gran parte alcuni stereotipi ricorrenti in Italia quando gli abitanti delle zone rurali si confrontano con normative che una parte di essi rappresenta e/o percepisce come attacchi all’intangibile diritto dei residenti di avere piena disponibilità dei beni di loro proprietà e in generale delle risorse presenti sul territorio, o, in altri casi, come arbitraria fonte di rischi e minacce (qualche esempio: “questa è casa nostra”, “voi proteggete il lupo”, “voi penalizzate l’agricoltura” ecc…, sempre un “noi” contro un “voi” che coincide con il “nemico” di turno). Si ripete poi che si tratta di norme “calate dall’alto”, ma in un regime di democrazia rappresentativa, a legiferare sono i rappresentanti scelti ed eletti dal popolo, in questo come in ogni altro caso.
Altrettanto ricorrente è un’altra osservazione, questa sì pienamente condivisibile: vi è stata e vi è scarsa o nulla informazione circa la Rete Natura 2000 in quanto tale. Compito, quello di informare i cittadini, che spettava e spetta al potere esecutivo, dal governo nazionale alle amministrazioni locali (regione, provincia, comuni) cui compete “mettere in pratica” il dettato legislativo. Nel nostro caso, dal 2005 sino al 2019, nel rapporto tra il gestore del sito, la Regione Piemonte, e le amministrazioni locali è emersa solamente la percezione che, in loco, il SIC (ora ZSC) fosse solamente un incomprensibile ostacolo. Così, nel 2012, in un articolo su “Il novese” intitolato “La proposta: via le aree protette”, il presidente della Comunità montana: “I sindaci ci hanno chiesto di intervenire presso la Regione per richiedere di tagliare i Sic e la Zps. Creano infatti troppi problemi per lo sviluppo dei paesi ponendo troppi paletti per i piani regolatori.”. Scarsa conoscenza, ma anche poca volontà di capire, a leggere l’articolo che, sempre su “Il novese”, nel 2011 parlava della singolare delibera votata dalla giunta di Rocchetta: “Nel documento [la delibera] è scritto che «sono state richieste agli enti competenti informazioni riguardo ai vincoli e alle norme che saranno imposte alla popolazione residente ma non si è avuta una chiara informazione al riguardo». [Il sindaco, che all’epoca partecipava anche alla giunta della Comunità montana come assessore all’ambiente] ha fatto mettere per iscritto di «essere a conoscenza che i cittadini sono in maggioranza contrari al Sic e il Comune deve tenere conto di questo parere». L’articolista commentava: “Curioso: pur non conoscendo i vincoli, la popolazione sarebbe contraria e il sindaco si adegua”.
A leggere l’editoriale di Quattropagine, per qualcuno nulla è cambiato. Eppure, proprio l’incontro di Cantalupo, le relazioni che abbiamo potuto ascoltare e la successiva discussione, sono un segnale importante. A nostra conoscenza, è la prima volta che nell’area all’interno della quale è attivo il nostro comitato si svolge un’iniziativa partecipata che affronti direttamente il tema di Natura 2000. Se, da un lato, ciò è indice di una trascuratezza grave negli anni e decenni scorsi, d’altro lato l’evento dello scorso 20 novembre può rappresentare l’inizio di un approccio all’argomento più attento alle esigenze (e al diritto) di informazione della popolazione locale (sul modello della positiva esperienza che abbiamo richiamato all’inizio, quella degli incontri organizzati dal medesimo Ente Aree Protette Appennino Piemontese per il PFA della ZSC Antola, Carmo, Legnà). Sono stati importanti e preziosi gli interventi di chi voleva capire bene il contesto e di chi ha scelto, “stando nel mezzo”, di lavorare a soluzioni concrete, partendo dal prendere in considerazione in modo razionale le motivazioni e le logiche (comprese le incongruenze) delle norme e dei vincoli. Un atteggiamento, quello di essere aperti alla discussione e al confronto con le ragioni altrui, che peraltro ha sempre contraddistinto la maggioranza dei cittadini della val Borbera.
Prospettive future: indicazioni e contesto
Per noi, l’attività di coinvolgimento e informazione su Natura 2000 è fondamentale nella prospettiva di un necessario ampiamento di questi strumenti di tutela degli habitat e delle specie, che evidentemente non potrà realizzarsi se gli abitanti del territorio non saranno sufficientemente edotti dei vantaggi ad essi legati. Vantaggi che dovranno essere resi più evidenti e tangibili, cominciando con il chiedere con forza alla regione di attivare – cosa che finora non ha fatto, come abbiamo ricordato più sopra – i precisi strumenti che l’UE contempla (e finanzia) per “compensare” il disagio de vincoli stabiliti per chi opera nei siti Natura 2000.
Riteniamo poi che un discorso ecologico e sociale su questi siti, oltre agli obiettivi di tutela e conservazione che ne hanno motivato e giustificato la creazione, non possa prescindere dal loro inquadramento all’interno di una più ampia visione storica, geografia ed etnografica. Prendendo ad esempio il sito di cui stiamo trattando, è importante considerare come la porzione di territorio al centro del dibattito si configuri come il lembo estremo orientale della ZSC, ma ad un inquadramento più ampio risulti essere piuttosto la parte estrema occidentale di una fascia di media montagna caratterizzata dalla presenza di un ecomosaico di prati, arbusteti, colture, a ridosso dei contrafforti del monte Giarolo e delimitato a est dal solco vallivo del Curone (comuni di Dernice, Montacuto, Fabbrica). Questa prospettiva geografica consente di raccordare le caratteristiche ambientali che hanno determinato la scelta di tracciamento dei confini della ZSC “Strette della val Borbera” con gli elementi naturalistici e paesaggistici di una vasta area che potrebbe rientrare in una ulteriore forma di gestione conservativa (benché diversamente normata rispetto a un Sito Natura 2000) o favorire processi di questo tipo nell’ottica del progetto LIFE NATCONNECT 2030. Questo tipo di raccordo potrebbe aprire interessanti prospettive di gestione in senso di tutela ambientale e valorizzazione degli elementi paesaggistici anche in rapporto alle pratiche agro-pastorali tradizionali, creando al tempo stesso una più vasta connessione ecosistemica e al tempo stesso una visione storico-paesaggistica più organica e d’ampia visuale.
Anche sulle coordinate storico-etnografiche ci sembra si possa lavorare ulteriormente evidenziando le trasformazioni delle forme di attivazione delle risorse territoriali, e dei vissuti comunitari. A titolo di esempio, la presenza odierna di ampie estensioni prative, pur essendo un elemento naturalistico da tutelare per i suoi valori ecosistemici, è il risultato di una recente trasformazione storica del territorio che, fino all’incirca agli anni sessanta offriva una predominanza di campi coltivati a frumento, tanto che era in atto anche una forma di emigrazione interna alla valle di contadini che dai paesi ubicati sui 900-1000 metri di quota si recavano a coltivare queste rive meno acclivi e più estese rispetto a quelle a cui essi erano avvezzi, necessitanti la tecnica del terrazzamento e praticamente precluse all’utilizzo di mezzi meccanici. In questo senso l’habitat prato ha favorito la presenza di determinate specie botaniche e faunistiche (al pari dell’arbusteto di cui di solito si trascurano i valori ecologici) e il suo occupare territorio un tempo seminato a grano svolge una funzione ecosistemica positiva, ma nello stesso tempo, la lettura storica può suggerire (anche attraverso il ripristino di pratiche tradizionali di rotazione dei coltivi e dei prati) delle forme di armonizzazione e diversificazione che, non mirando anacronisticamente ad uno sfruttamento intensivo e pressoché monocolturale del territorio (come poteva essere in quel passato recente), lasci spazio a una gestione armonizzante diversi habitat, e al tempo stesso, gli interessi, non necessariamente confliggenti, di resa produttiva e conservazione naturalistica.






















