
Tema complesso, sul quale da ultimo, il 21 novembre, è intervenuto il governo. Con questo post ci limitiamo ad una sommaria analisi, perchè la situazione è ben lungi dall’essere consolidata. Esprimeremo un giudizio quando sarà possibile avere un quadro più definito.
Nel tempo si sono succeduti diversi provvedimenti, adottati per recepire nella nostra legislazione le direttive europee sull’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Occorre soffermarsi in particolare sui provvedimenti tesi ad individuare nel nostro paese le “aree idonee”. Il seguente schema è desunto da una relazione prodotta alcuni mesi fa dall’ufficio studi della Camera dei deputati

In sostanza, da quattro anni abbiamo un decreto legislativo, il D.L. 199/2021 (il link è alla versione vigente oggi 25/11/2025) che ha lo scopo di incrementare l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Fino al 21/11/2025, al primo comma dell’articolo 20 questa norma stabiliva che le regioni dovessero con legge fissare “principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”. Il dicastero dell’ambiente, con il decreto ministeriale 21/06/2024, aveva fornito alle regioni le necessarie indicazioni per legiferare. Nel novembre 2024 questo decreto ministeriale era stato dichiarato parzialmente illegittimo dal TAR del Lazio, che nel maggio 2025 aveva chiesto al governo di intervenire nuovamente sulla materia. Il 30 dicembre 2024 era anche entrato in vigore il Decreto Legislativo 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” (link alla versione vigente oggi 25/11/2025) che, in attuazione della Direttiva FER III, ha riformato in modo radicale le procedure autorizzative. La scorsa settimana il governo, per adeguarsi alla sentenza del TAR Lazio, non ha emanato un altro decreto ministeriale, ma ha agito modificando ed integrando proprio il Decreto Legislativo 190/2024. Le modifiche sono state introdotte con lo strumento del Decreto Legge (che è immediatamente efficace, ma deve essere convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni). Il provvedimento è il D.L. 21/11/2025 n. 175 “Misure urgenti in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili“.
Assieme agli interventi sul Decreto Legislativo 190/2024, il Decreto Legge contiene modifiche e soppressioni di diverse altre norme. In particolare, esso ha espressamente abrogato l’intero articolo 20 del Decreto Legislativo 199/2021, norma che abbiamo già citato sopra. Di conseguenza, viene meno per le regioni la possibilità di classificare porzioni di territorio come “aree non idonee”.
Restano solo tre tipologie: * le aree idonee (in cui è previsto un iter accelerato – tempistiche abbreviate – per la costruzione ed esercizio degli impianti. Per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica è comunque necessaria la valutazione di impatto ambientale) * le aree di accelerazione (nelle quali l’iter è ulteriormente accelerato. Anche in questo caso per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica occorre la valutazione ambientale, che però non serve se il progetto d’impianto prevede le misure di mitigazione individuate dai piani regionali che devono individuare le aree di accelerazione) * le aree ordinarie (in cui si applicano i regimi autorizzativi ordinari – valutazione ambientale e tempistiche ordinarie).
Circa le “aree idonee”, il D.L 21/11/2025 n. 175 ha aggiunto al D.Lgs 190/2024 l’articolo 11-bis (Aree idonee su terraferma), il cui contenuto abbiamo trascritto qui. Le regioni hanno ora 120 giorni di tempo per individuare con legge ULTERIORI aree idonee rispetto a quelle elencate all’articolo 11 bis, attenendosi però ad una serie di criteri NAZIONALI vincolanti.
Rispetto al nostro territorio, e in particolare ai crinali montani interessati dai progetti di impianti eolici industriali, è importante il principio secondo cui non potranno essere identificate come “aree idonee” le “aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio ne’ quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, ne’ identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.“.
Non è stata modificata la norma del D.Lgs 190/2024 secondo la quale le procedure in corso alla data del dicembre 2024 (ad esempio quella che concerne il progetto “monte Giarolo”) restano regolate dalle norme precedenti, salvo diversa scelta dei proponenti degli impianti. Perciò, per il progetto che stiamo seguendo da anni, a nostro avviso si procederà sulla base delle “vecchie” regole. In prospettiva però, qualora qualcuno intendesse riproporre progetti simili, dovrà attenersi alla regole stabilite per le “aree ordinarie”, perchè le caratteristiche dei nostri crinali non ne consentono l’inclusione tra le “aree idonee”.
















